NUOVE DISPOSIZIONI SULLA VALIDITÀ DELLA CARTA D'IDENTITÀ CARTACEA E SUL DOCUMENTO D'IDENTITA' PROVVISORIO

Le carte d'identità cartacee non ancora scadute potranno continuare a essere utilizzate fino al 31 gennaio 2027; potranno essere utilizzate per accedere a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, nei rapporti con la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, per il ritiro di posta e atti giudiziari, nonché per operazioni presso banche, uffici postali e altri istituti finanziari. Restano valide in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata al fine dell'identificazione delle parti contraenti.
Data:

27/10/2025

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CIE - carta identità elettronica © Ministero dell'Interno - Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Descrizione

Si invita la cittadinanza a sostituire per tempo la carta d’identità cartacea, ancorché in corso di validità, con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

A seguito della pubblicazione del Decreto legge 26 giugno 2026, n. 108, ed in particolare dell’art. 11, si informa che le carte d'identità cartacee non ancora scadute e non deteriorate mantengono la propria validità, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, nei seguenti casi:

- Restano valide fino alla naturale scadenza: in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 03/08/2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata ai fini di identificazione delle parti contraenti.

Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, le carte d’identità cartacee, ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato, non potranno più essere utilizzate per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.

- Saranno valide fino al 31/01/2027, purché non abbiano superato la data di validità stabilita all’atto del rilascio: per l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana e nei rapporti con soggetti che erogano pubblici servizi.

In questa fase la carta d’identità cartacea potrà essere utilizzata ai fini del riconoscimento, ad esempio, per l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della corrispondenza, la notifica di atti giudiziari, il rilascio di esenzioni ticket presso le ASL, il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione e di ogni altro servizio con caratteristiche di analoga rilevanza.

In ogni caso, dal 03/08/2026 non saranno più valide per l’espatrio.

Il decreto introduce infine la possibilità di richiedere, nei casi di urgenza e fino al 31/12/2027, un documento d'identità provvisorio valido anche per l'espatrio, con durata massima di sei mesi e non rinnovabile.

Si evidenzia che la validità per l’espatrio è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed al riconoscimento del modello da parte delle autorità estere, pertanto i cittadini saranno tenuti a verificare se lo stato di destinazione accetta tale supporto cartaceo.

Il documento d’identità provvisorio può essere rilasciato esclusivamente:

- in presenza di una situazione di urgenza, valutata sulla base della documentazione presentata dal richiedente e delle circostanze rappresentate;

- nelle more del rilascio della carta di identità elettronica;

- a condizione che non sia già stato precedentemente rilasciato al medesimo cittadino un documento provvisorio, in quanto lo stesso non è rinnovabile e deve essere restituito al Comune nel momento della richiesta della carta d’identità elettronica.

Per il rilascio del documento provvisorio sarà necessario recarsi presso il municipio di Storo all’Ufficio Anagrafe muniti di:

- un documento di riconoscimento (quali carta d’identità, patente di guida, passaporto, porto d’armi, libretto di pensione).

- 2 fototessere (una per il documento di identità provvisorio ed una per il cartellino) che rispettino i criteri ministeriali https://www.cartaidentita.interno.gov.it/richiedi/modalita-di-acquisizione-delle-foto/;

- dichiarazione di assenza di cause ostative all’espatrio che si trova allegata nella sezione “documenti”;

Il costo del documento provvisorio sarà di € 5,00, identico a quello della precedente carta di identità cartacea.

Si vuole evidenziare, infine, che il documento provvisorio resta quindi uno strumento temporaneo, eccezionale e strettamente connesso alle motivate esigenze rappresentate dal cittadino, e non costituisce ordinaria modalità di rilascio alternativa rispetto alla carta d’identità elettronica.

Si ricorda che, per il rilascio della carta d’identità, è necessario restituire il vecchio documento nel momento del rilascio del nuovo. Se non si è più in possesso della carta d’identità perché smarrita o oggetto di furto, si dovrà consegnare anche la denuncia di smarrimento o furto fatta alla Questura, ad una stazione dei Carabinieri o al Corpo di Polizia Locale e un documento di riconoscimento valido (ad esempio, il passaporto, la patente, la licenza di porto d’armi, ecc. in corso di validità). In mancanza si procederà all'identificazione mediante due testimoni maggiorenni.

Ulteriori informazioni

Data di scadenza

10/02/2027

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 28/09/2026 18:23

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